L’art. 4-quater del DL 145/2023 (Legge 15.12.2023 n.191), in vigore dal 17.12.2023, ha messo finalmente, dopo anni di controverse interpretazioni e contenziosi, un punto fermo sulla questione dell’assoggettamento ad Iva delle prestazioni mediche di chirurgia estetica.
L’ultima pronuncia ufficiale, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è tutt’ora rappresentata dalla circolare 4E/2005 secondo la quale le prestazioni di chirurgia estetica sono di “diritto” esenti iva ai sensi dell’art. 10 n.18 del DPR)633/72 in quanto “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona“.
Pur in presenza di tale orientamento, mai modificato ufficialmente, a seguito di alcune pronunce della Corte UE che hanno ristretto l’ambito applicativo dell’esenzione IVA, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno spesso eseguito accertamenti tentando di assoggettare ad iva tali prestazioni (con esiti spesso favorevoli anche in sede contenziosa).
In tale clima di palese incertezza, il legislatore ha pertanto messo un punto fermo cercando, da un lato, di disciplinare (per il futuro) l’esenzione in conformità a quanto previsto dalle normative UE (esenzione prevista solo se presente apposita attestazione medica) e, dall’altro, di rendere definitivo e non più modificabile (attraverso accertamenti o dichiarazioni integrative a favore) il comportamento tenuto nel passato in tema di iva su tali prestazioni da parte degli operatori sanitari.
Pertanto, a decorrere dal 17/12/2023, l’esenzione IVA spetta solo se presente apposita attestazione medica che “convalidi” la tutela della salute, anche psico-fisica, del paziente che si sottopone al trattamento medico-chirurgico estetico.
Per le prestazioni eseguite e fatturate prima del 17/12/2023, il comma 2 dell’art. 4-quater, precisa che resta fermo il trattamento iva applicato (fatturato ndr) alle prestazioni effettuate, a prescindere pertanto, dal dovere verificare il rispetto delle “nuove” condizioni disciplinate dal comma 1.
In sostanza, stante l’incertezza normativa, e non essendosi mai modificato ufficialmente l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente che non ha (correttamente) applicato l’Iva è tutelato dalle norme che disciplinano il legittimo affidamento e al connesso principio di certezza del diritto, poiché si è attenuto a quanto previsto dalle Circolari dell’Agenzia Entrate.
Gli uffici finanziari dovranno pertanto smettere di andare a caccia dell’IVA sulle prestazioni medico-chirurgiche estetiche fatturate fino al 16/12/2023.
Si auspica una rapida presa di posizione su questo tema, poiché le verifiche sono tutt’ora in corso, così come diversi contenziosi.