E’ ragionevole e pienamente legittima la condotta del professionista (nella fattispecie un notaio) che ha eseguito alcune prestazioni professionali gratuite nei confronti di clienti/amici.
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, accogliendo mio appello, con sentenza 195, depositata in data 23/02/2023, ha finalmente rimesso a posto una precedente sentenza della CTP di Ancona, (n. 1279 del 2016) passata alla storia come la orripilante decisione che vietava le prestazioni gratuite da parte dei professionisti, obbligandoli all’emissione della fattura con versamento di IVA e pagamento IRPEF, per prestazioni mai incassate.
Nel caso di specie il notaio aveva emesso alcune fatture (5 su 605 clienti movimentati nell’anno) esponendo solamente il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto, rinunciando all’incasso dell’onorario, trattandosi di “clienti” nei cui confronti nutriva sentimenti di riconoscenza e/o amicizia.
Inoltre l’Agenzia Entrate, aveva contestato al notaio la mancata indicazione dei Km nelle schede carburanti, riprendendo a tassazione gli oneri di carburante dedotti.
La CTR Marche ha ristabilito la correttezza dell’operato del contribuente, confermando che non esiste alcun obbligo di emettere fattura o autofattura in caso di prestazioni gratuite da parte del professionista e che la gratuità, per lo meno nel caso affrontato, non può fare scattare presunzioni di antieconomicità o irragionevolezza comportamentale del professionista stesso.
I giudici hanno inoltre richiamato alcuni passaggi di sentenze della Cassazione, la 21972/2015 e 16966/2005, nonché – e questo deve far riflettere su come a volte agiscono i verificatori – la circolare 28.09.2001 della stessa Agenzia Entrate nella quale si illustrava come fosse possibile e giustificabile la gratuità di alcune prestazioni rese da professionisti.
In tema di scheda carburante è stato confermato che il professionista, ai sensi dell’art. 4 del DPR 444/1997, non ha mai avuto l’obbligo di annotare i Km nelle schede. Spiace constatare come l’Agenzia delle Entrate sia inciampata in tale scivolone continuando a sostenere la tesi dell’obbligo del chilometraggio anche nelle controdeduzioni.
La CTR ha pertanto accolto totalmente il mio appello condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Approfitto per ringraziare il Prof. Avv. Dario Stevanato e i Dott.ri Dario Deotto e Cristano Dell’Oste del Sole 24 ore che, con i loro articoli scritti nel 2016 a commento della sentenza di primo grado, mi hanno “aiutato” a predisporre il ricorso in appello.
Allego la sentenza della CTR Marche