Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell'anno precedente relativi:
- ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto
- ai contratti di assicurazione – con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie – per i soggetti contraenti.
Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: dal 2021 (anno d’imposta 2020) vanno trasmessi solo i dati relativi alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (provvedimento del 16 ottobre 2020).