I soggetti che al 31.10.2019 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino al 01.01.2020 (data di effetto dell'estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione, devono versare la seconda rata pari al 40% dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l’estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il Codice Tributo:
- 1127 – Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208