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Partite IVA inattive, cambiano i controlli: come evitare la chiusura

13 Ottobre 2026 in Notizie Fiscali

Cambiano le procedure per la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive. 

Con il Provvedimento n. 277710 del 12 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate aggiorna le disposizioni del 3 dicembre 2019, introducendo nuovi criteri per individuare le posizioni inattive, modalità digitali di comunicazione ai contribuenti e regole espresse per ottenere la riattivazione delle partite IVA già cessate.

Resta fermo il presupposto previsto dall'articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972: la chiusura d'ufficio riguarda i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili all'Amministrazione finanziaria, risultano non aver esercitato attività d'impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.

Vediamo che cosa cambia rispetto alle regole del 2019.

Partite IVA inattive: cambiano i criteri per individuare le posizioni da chiudere

La prima modifica interessa le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate individua le partite IVA presumibilmente inattive.

Il provvedimento del 2019 prevedeva riscontri automatizzati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, finalizzati a identificare i contribuenti che, nelle tre annualità precedenti, non avevano presentato, se dovute, le dichiarazioni IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, invece, i controlli automatizzati tengono conto delle informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, comprese quelle relative a:

  • fatture elettroniche;
  • corrispettivi telematici;
  • versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.

L'aggiornamento, come chiarisce l'Agenzia nelle motivazioni, deriva dalla disponibilità di informazioni sempre più accurate e tempestive, che consentono verifiche più mirate sull'effettivo esercizio dell'attività economica.

Comunicazioni di chiusura: arrivano domicilio digitale, Cassetto fiscale e App IO

Cambiano anche le modalità con cui viene comunicata al contribuente la possibile cessazione d'ufficio della partita IVA.

Rispetto alla precedente procedura, che prevedeva l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, il nuovo provvedimento introduce l'utilizzo prioritario del domicilio digitale del contribuente o, in sua assenza, di quello del rappresentante.

Se tali domicili digitali non sono disponibili, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe tributaria.

La comunicazione sarà inoltre consultabile nella sezione “L'Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

La disponibilità del documento sarà segnalata nell'area riservata e, secondo quanto indicato nel testo coordinato del provvedimento, anche attraverso App IO quando il destinatario è una persona fisica.

Chiusura d’ufficio: il termine di 60 giorni e come opporsi

Il nuovo provvedimento stabilisce espressamente che la chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione preventiva.

In caso di impossibilità di consegna, il termine decorre dalla data di messa a disposizione della comunicazione nell'area riservata.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il contribuente che ritenga illegittima la chiusura può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, fornendo chiarimenti sulla propria posizione fiscale e sull'effettivo esercizio dell'attività.

La possibilità di opporsi alla cessazione era già prevista nel 2019, ma viene ora inserita in una disciplina che precisa anche il momento a partire dal quale può intervenire la chiusura.

Partita IVA già chiusa: possibile la riattivazione retroattiva

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di richiedere la riattivazione di una partita IVA già chiusa d'ufficio.

Il nuovo punto 2.8 del provvedimento stabilisce che, trascorsi i 60 giorni dalla comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la cessazione può presentare una richiesta motivata presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia.

L'ufficio, dopo aver esaminato le argomentazioni e l'eventuale documentazione prodotta, può disporre la riattivazione.

Il successivo punto 2.9 precisa che la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA, senza soluzione di continuità.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la stessa possibilità riguarda anche l'eventuale codice fiscale estinto, con effetti dalla sua originaria attribuzione.

La riattivazione non è automatica, ma resta subordinata alla verifica dell'ufficio.

Le altre novità: trattamento dei dati e controlli

Il provvedimento introduce infine un apposito paragrafo sul trattamento dei dati personali, precisando le basi giuridiche delle attività svolte, le misure di sicurezza e le garanzie previste dal GDPR.

L'Agenzia chiarisce, in particolare, che i riscontri automatizzati non comportano decisioni basate unicamente su tali controlli.

Restano ferme le disposizioni sulla chiusura centralizzata delle partite IVA inattive e i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

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