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Iperammortamento 2026: regole per perizia tecnica e certificazione contabile

7 Maggio 2026 in Notizie Fiscali

L'iperammortamento è in dirittura d'arrivo, il 4 maggio il Ministro Urso ha firmato quello che dovrebbe essere il decreto attuativo definitivo che passa ora alla firma di Giorgetti.

Ricordiamo che durante questo iter di approvazione si sono succedute diverse ipotesi di cambiamento delle regole generali ma tra le certezze vi è stato l'ampliamento della platea dei beni ammessi alla agevolazione con Decreto Fiscale che ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente previsione: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse. 

Leggi anche: Iperammortamento 2026: come funziona, le comunicazioni necessarie per tutte le novità sui requisiti comunicativi da inviare al GSE.           

Vediamo ora altre due adempimenti e in particolare:

  • la perizia tecnica asseverata
  • la certificazione contabile.

Imperammortamento 2026: la perizia tecnica asseverata asseverata

Come recita l'articolo 6 del decreto in bozza firmato da Urso il 4 maggio:

  • le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, 
  • l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, 
  • nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, 

sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Iperammortamento 2026: la certificazione contabile

Come recita l'art 7 dello stesso decreto, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. 

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)

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