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Bonus teatro e spettacoli: il Decreto Fisco lavoro toglie l’uso in dichiarazione

17 Dicembre 2021 in Notizie Fiscali

Il comma 5 dell'art 5 del Decreto Fisco lavoro sopprime la possibilità di utilizzare direttamente in dichiarazione il bonus teatro e spettacoli dal vivo (si introduce una modifica al credito di imposta inserita con l'art 36 bis del DL 41/2021) lasciando esclusivamente come modalità di utilizzo del credito la compensazione a fronte della comunicazione delle Entrate al fine di consentire all’Agenzia la verifica del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro stanziato per la copertura di questa misura di sostegno.

Con le disposizioni originarie era stata prevista la possibilità di utilizzare il credito spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione.

Ricordiamo inoltre, che è stato emanato il Provvedimento n 334497 del 26 novembre 2021 con la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.

In particolare, la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 è pari al 4,1881 per cento.

Si specifica che, l’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata moltiplicato per la percentuale suddetta troncando il risultato all’unità di euro. 

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Ricordiamo che con la Circolare n 14/E sul Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo – Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 sono state fornite istruzioni:

  • su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, 
  • sui requisiti da rispettare
  • sulle tipologie di spese ammissibili.

Bonus teatro e spettacoli: a chi spetta e per quali attività

In favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è riconosciuto un credito di imposta a condizioni che:

  • abbiano subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019,
  • il credito di imposta è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020,
  • spetta anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Attenzione va prestata al fatto che per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con determinazione della percentuale di spettanza. 

Come chiarito dalla Circolare n 14/E il credito d’imposta può essere utilizzato oltre che dalle imprese residenti, anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. 

Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano naturalmente:

  • il teatro,
  • la musica, inclusa la lirica, 
  • la danza, 
  • le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. 

Possono inoltre beneficiare del contributo:

  • sia gli enti commerciali,
  • sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Bonus teatro e spettacoli: presenta la domanda

Ricordiamo che il bonus poteva essere richiesto dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 con il modello, approvato con il Provvedimento dell'11 ottobre 2021da inviare esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. 

Bonus teatro e spettacoli: per quali spese spetta

La circolare 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta. 

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • i costi per il personale, 
  • i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l’affitto di sale prove), 
  • la pubblicità, 
  • la formazione, 
  • i trasferimenti, 
  • ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti.

Una serie di esempi è contenuta nella tabella dei costi ammissibili allegata alla circolare

Bonus teatro e spettacoli: il codice tributo per F24

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, con Risoluzione n 67 del 30 novembre è istituito il seguente codice tributo: 

  • “6952” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41” 
Allegati:

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