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Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all’11.04

22 Aprile 2024 in Notizie Fiscali

In data 11 aprile il MIMIT ha aggiornato la sezione FAQ presente sul sito dell'albo certificatori.

Prima di dettagliare, ricordiamo che, ai fini dell'iscrizione nell'albo, lo stesso ministero, con Decreto direttoriale del 21 febbraio, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy.

Nel dettaglio:

  • dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 21 febbraio, 
  • persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, 
  • possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti, previsti dal DPCM del 15 settembre 2023, da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

Di seguito tutte le regole per accedere all'albo certificatori ed approfondimenti sulla sezione delle FAQ che risponde alle domande frequenti degli interessati ala iscrizione.

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle domande

Come riporta l'avviso del Mimit datato 21 febbraio vediamo le regole valide per l'iscrizione per categoria.

Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione devono dichiarare: 

  • il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
  • di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
  • sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere: 

  • sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese, 
  • non essere sottoposte a procedura concorsuale
  • non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 
  • e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:

  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, 
  • i centri di competenza ad alta specializzazione,
  • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea, 
  • le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.

Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

Ti consigliamo anche: Albo Certificatori crediti R&S: in attesa dei decreti attuativi.

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: come si accede

Attenzione al fatto che sulla piattaforma è possibile oltre alla presentazione delle candidature anche accedere al servizio on-line di consultazione che è libera e non prevede autenticazione.

Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è necessario:

  • l'accesso al servizio tramite SPID o CIE ID;               
  • il possesso della firma digitale intestata al richiedente;
  • il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)
  • il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a: 
    • "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", codice causale 8617.                  

Attenzione al fatto che la scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.                

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il responsabile tecnico

In una apposita sezione ella piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.

Nel dettaglio il 5 marzo tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico

  • per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023" 

Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?

Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

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