Approvato, con Provvedimento dell’ 11 gennaio 2013, lo schema di certificazione unica “CUD 2013”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.