PRIMO PIANO

Fattura elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione

29 Luglio 2014 in PRIMO PIANO

logo studio

Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

 

 

1 premessa

L’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Ammini­stra­zione e il conseguente divieto, per quest’ultima, di procedere al pagamento delle fatture emes­se in formato cartaceo, sono disciplinati dai seguenti provvedimenti:

  • l’art. 1 co. 209 – 214 della L. 24.12.2007 n. 244 e successive modifiche, di istituzione dell’ob­bligo;
  • il DM 7.3.2008, che ha istituito il Sistema di interscambio (SDI), demandato alla trasmis­sio­ne e alla ricezione delle fatture dirette alla Pubblica Amministrazione;
  • il DM 3.4.2013 n. 55, il quale ha definito le regole tecniche di operatività dell’obbligo e ne ha individuato la decorrenza, distinguendo per classi di Pubbliche Amministra­zioni;
  • il DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, che ha anticipato l’avvio dell’obbligo genera­lizzato di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e ha ampliato il contenuto necessario della fattura elettronica.

Nuove regole di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici

Rilevano altresì le nuove regole di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informa­tici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, recate dal DM 17.6.2014 (pubblicato sulla G.U. 26.6.2014 n. 146), il quale ha abrogato, dal 27.6.2014 (data della relativa entrata in vigore), il DM 23.1.2004.

2 Soggetti interessati

2.1 fornitori della pubblica amministrazione

La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni di beni e pre­­stazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Soggetti non residenti

Secondo quanto stabilito in via transitoria dall’art. 6 co. 4 del DM 3.4.2013 n. 55, sono attualmente escluse dall’ambito applicativo della disciplina in esame le fatture emesse da soggetti non resi­denti in Italia.

Le modalità di applicazione a tali fatture degli obblighi stabiliti dalla citata L. 244/2007 saranno de­ter­minate da un successivo DM.

2.2 pubbliche amministrazioni interessate

Ai sensi dell’art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, le Amministrazioni Pubbliche, anche ad ordi­na­mento autonomo, interessate dalla disciplina della fatturazione elettronica sono:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e gra­do e le isti­tu­zioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordina­mento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
  • le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenze e del mercato, Autorità per l’energia elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali);
  • gli altri enti e soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre, in ba­se alla ricognizione operata annualmente (da ultimo, si veda l’elenco pubblicato sulla G.U. 30.9.2013 n. 229)

3 Obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica ammi­nistrazione

I contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore delle suddette Pubbli­che Amministrazioni sono obbligati ad emettere le relative fatture:

  • secondo la disciplina propria della fatture elettroniche (DLgs. 20.2.2004 n. 52 e DLgs. 7.3.2005 n. 82);
  • a partire dalle previste decorrenze.

3.1 Decorrenza dell’obbligo

Le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica sono state così individuate:

  • 6.6.2014, in relazione ai Ministeri, alle Agenzie fiscali e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, e alle relative unità periferiche (art. 6 co. 2 del DM 3.4.2013 n. 55);
  • 31.3.2015, per tutte le altre Amministrazioni centrali, diverse dalle precedenti, e le Ammini­strazioni locali (art. 25 co. 1 del DL 24.4.2014 n. 66 conv. L. 23.6.2014 n. 89).

 

 

DECORRENZA

SOGGETTI DESTINATARI

6.6.2014

Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

(comprese le unità periferiche)

31.3.2015

Altre Amministrazioni centrali e Amministrazioni locali

3.2 Fase sperimentale

A partire dal 6.12.2013, il Sistema di Interscambio è stato reso disponibile alle Amministrazioni Pubbliche che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, inten­des­sero avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche (art. 6 co. 1 del DM 55/2013).

3.3 Individuazione della data di attivazione del servizio

La circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 2) pre­cisa che, per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica, è pubblicata:

  • la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo;
  • nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), consultabile al sito www.indicepa.gov.it.

4 Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni interes­sate non possono procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea (art. 1 co. 210 della L. 244/2007).

4.1 Fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell’obbligo

L’art. 6 co. 6 del DM 3.4.2013 n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’ob­bligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere ad al­cun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.

Secondo la circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1
(§ 4), ne risulta un periodo di transizione di tre mesi, decorrenti per i Ministeri e i soggetti assimilati dal 6.6.2014 e, per tutti gli altri, dal 31.3.2015, durante i quali:

  • i fornitori non possono più emettere fatture in forma cartacea;
  • le Pubbliche Amministrazioni possono invece accettare e pagare fatture emesse in forma cartacea, prima della data di decorrenza dell’obbligo di fattura elettronica, in considerazione del fatto che:

–           il momento di ricezione della fattura cartacea è normalmente successivo a quello di emissione;

–           una volta ricevuta la fattura, all’interno della Pubblica Amministrazione committente si instaura una procedura amministrativa volta alla verifica di quanto esposto in fattura, e solo se la verifica si conclude positivamente l’Amministrazione procede al paga­mento (sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in materia di termini di paga­mento delle fatture).

 

Pertanto, ove, allo scadere del termine del 6.9.2014 (tre mesi successivi al 6.6.2014), una Pub­blica Amministrazione coinvolta stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima del 6.6.2014, l’Amministrazione dovrà portare a termine il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.

A titolo esemplificativo, posto che, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, una fattura cartacea spedita fino al 5.6.2014 deve considerarsi correttamente “emessa”, l’Amministrazione destinataria è tenuta al relativo pagamento; in tali casi, la procedura di liquidazione e pagamento da parte della Pubblica Amministrazione può quindi proseguire anche dopo il 6.9.2014, senza che il fornitore sia obbligato a riemettere la fattura in modalità elettronica.

Analoghe considerazioni non sembrano valere, invece, qualora alla data del 6.9.2014 l’iter ammi­ni­­strativo non sia ancora iniziato, ad esempio perché la fattura, seppur correttamente emessa in for­­ma cartacea prima del 6.6.2014, non sia ancora stata ricevuta dall’Amministrazione commit­tente.

4.2 Fatture cartacee emesse dopo la decorrenza dell’obbligo

È, invece, da escludere la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di accettare fatture in for­ma cartacea emesse successivamente allo scadere dei medesimi termini di decorrenza.

Ciò vale anche con riferimento alle note di variazione volte a rettificare una fattura cartacea emes­sa prima del 6.6.2014, ma contestata dall’ente destinatario.

5 caratteristiche della fattura elettronica

Le fatture elettroniche:

  • devono contenere i dati e le informazioni previsti;
    • tali dati devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

5.1 Firma elettronica

Il documento deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la norma­tiva, anche tecnica, vigente in materia.

5.2 Contenuto informativo

La fattura elettronica deve riportare ulteriori informazioni, ad integrazione del contenuto di natura fiscale previsto dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72:

  • indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destina­tario, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI);
  • utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integra­zio­ne della fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento (si tratta, ad esem­pio, dei dati relativi all’ordine di acquisto, al contratto, nonché alla ricezione dei beni/servizi);
  • che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti (si tratta, ad esempio, dei contatti del trasmittente, nonché di ulteriori dati anagrafici del cedente o prestatore, quali il codice fiscale o l’iscri­zio­ne ad un Albo professionale).

5.2.1 Codice identificativo dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DM 3.4.2013 n. 55, tra gli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente riportati nella fattura elettronica, valorizzando il “CodiceDestinatario” presente nel relativo tracciato, figura il codice univoco assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

A tal fine, l’art. 3 co. 1 del DM 55/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di In­ter­scambio, mediante l’inserimento della relativa anagrafica nell’IPA, il quale provvede ad asse­gnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.

Termine per il caricamento nell’IPA delle anagrafiche degli Uffici destinatari delle fatture

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie devono completare il caricamento nell’IPA dell’anagra­fica dei propri uffici, deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, entro tre mesi prima della data di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica (art. 6 co. 5 del DM 55/2013 e circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1, § 2).

Pertanto, stante l’anticipo al 31.3.2015 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, nei con­­fronti delle Amministrazioni centrali (diverse dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti na­zio­nali di previdenza e assistenza sociale) e delle altre Amministrazioni interessate, il predetto ter­mine di caricamento scade il 31.12.2014.

Comunicazione del codice Ufficio ai fornitori

Ciascuna Pubblica Amministrazione, una volta ottenuti dall’IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associa­zione con i contratti vigenti, ai fini della loro indicazione in sede di emissione delle fatture elettro­niche da inviare al Sistema di Interscambio.

Aggiornamento periodico

Le Amministrazioni Pubbliche curano l’aggiornamento periodico dei propri Uffici nell’IPA.

5.2.2 Codice identificativo di Gara (CIG) e Codice unico di Progetto (CUP)

L’art. 25 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, ha ampliato il contenuto informa­tivo della generalità delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, incluse quelle il cui obbligo di trasmissione decorre dal 6.6.2014.

In particolare, le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione devono riportare:

  • il Codice identificativo di Gara (CIG), ovvero il codice attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, salvi i casi di esclusione;
  • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di ma­nu­tenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri casi pre­vi­sti dall’art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3.

Casi di esclusione dall’obbligo di indicazione del CIG

Il Codice identificativo di Gara (CIG) non deve essere indicato nei casi di:

  • esclusione dall’indicazione dello stesso nelle transazioni finan­ziarie, così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7.7.2011 n. 4;
  • esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13.8.2010 n. 136, previsti dalla Tabella 1 allegata al DL 66/2014 convertito (soggetta ad aggiornamento periodico), vale a dire:

–           acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguar­danti diritti su tali beni;

–           servizi d’arbitrato e di conciliazione;

–           servizi finanziari forniti dalla Banca d’Italia;

–           contratti di lavoro;

–           appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’asso­cia­­zio­ne o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclu­­­sivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regola­men­tari o amministrative pubbli­cate, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato sul funzionamento del­l’Unio­­ne europea;

–           appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di com­bustibili destinati alla produzione di energia;

–           sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto del sog­getto erogante;

–           prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagno­stica stru­mentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgi­men­to di procedura di gara;

–           scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanzia­mento.

Inserimento del CIG e del CUP nei contratti di appalto

In base all’art. 25 co. 2-bis del DL 66/2014 convertito, i codici CIG e CUP devono essere inseriti, a cura della stazione appaltante, nei con­trat­ti di appalto, nell’ambito della clausola prevista all’art. 3 co. 8 della L. 13.8.2010 n. 136, con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve riportare, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti deri­vanti dall’applicazione della stessa norma.

Mancata indicazione del CIG e del CUP nelle fatture elettroniche

In mancanza dell’indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche, ove richiesti, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al relativo pagamento (art. 25 co. 3 del DL 66/2014 convertito).

5.2.3 Assolvimento dell’eventuale imposta di bollo

Ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvi­mento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’impo­sta ai sen­si del DM 17.6.2014 in esame.

In attesa dell’aggiornamento dell’attuale versione del tracciato “FatturaPA”, l’assolvimento dell’im­posta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo “NumeroBollo” la stringa “DM-17-GIU-2014”.

Come stabilito dall’art. 6 del DM 17.6.2014, infatti, l’assolvimento dell’imposta di bollo sui docu­menti informatici fiscalmente rilevanti deve avvenire:

  • mediante versamento con il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente tele­matiche;
  • in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, per i soggetti “so­lari”, entro il 30 aprile dell’anno successivo, ovvero il 29 aprile in caso di anni bisestili).

6 Trasmissione delle fatture elettroniche

La L. 244/2007, istitutiva dell’obbligo, prevede che le fatture elettroniche siano veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SID):

  • gestito dall’Agenzia delle Entrate, la quale si avvale della SOGEI (Società generale di infor­matica Spa);
  • quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione;
  • tramite il quale i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni sono quindi tenuti a inviare le pro­prie fatture.

 

All’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, il SDI provvede ad inoltrarla al competente ufficio dell’Amministrazione committente, iden­ti­­fi­cato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.

In funzione dell’esito di tale inoltro, il SDI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura:

  • una ricevuta di consegna, in caso di esito positivo;
  • una notifica di mancata consegna, in caso di esito negativo.

6.1 Modalità tecniche di trasmissione delle fatture

La trasmissione della fattura al SDI e da questi all’Amministrazione destinataria avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:

  • un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo sistema di posta elettronica basa­to su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse;
  • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il sito del Sistema d’Interscambio (www.fatturapa.gov.it); per accedervi è necessario essere in possesso dell’abilitazione En­tra­tel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite web service (SDICoop); per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
  • un sistema di cooperazione applicativa (web service) tramite il Sistema Pubblico di Connet­ti­­vità (SPCoop); per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato sul protocollo FTP (SDIFtp); per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di In­ter­scambio; l’utilizzo di tale modalità presuppone una rilevante struttura a supporto delle attività informatiche.

 

L’invio delle fatture può essere effettuato direttamente dal fornitore o tramite intermediari; analo­ga­mente, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie possono ricevere direttamente le fatture, oppure avvalersi di intermediari.

6.2 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE

Il SDI attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull’invio di ricevute e notifiche, anch’esse predisposte secondo un formato XML.

La procedura può essere schematizzata nei seguenti punti:

  • il SDI, ricevuta correttamente la fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario;
  • in caso di esito negativo dei controlli, il SDI invia una notifica di scarto al soggetto trasmit­ten­te (fornitore o terzo trasmittente);
  • in caso di esito positivo dei controlli, il SDI trasmette la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente);
  • nel caso di buon esito della trasmissione, il SDI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
  • nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti (tempo medio di circa 48 ore, variabile a seconda del canale di trasmissione), il SDI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una notifica di mancata consegna; resta a carico del SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmis­sione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettro­nica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (for­ni­tore o terzo trasmittente) una definitiva “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”;
  • per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente), più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) a completamento del ciclo di comuni­c­azione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
  • se entro il suddetto termine di 15 giorni il SDI non riceve alcuna comunicazione, il SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) sia al sog­getto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione o terzo ricevente); tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il SDI considera chiuso il processo relativo a quella fattura.

6.3 Impossibilità di recapito della fattura elettronica

La circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 5) forni­sce alcune indicazioni relative ai casi in cui risulti impossibile recapitare la fattura elettronica, per mancanza del codice Ufficio destinatario della stessa.

6.3.1 Codice Ufficio dell’Amministrazione non rilevabile dall’IPA

Nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto da parte dell’Amministrazione committente la comu­nicazione del codice Ufficio destinatario della fattura elettronica e, pur avendo riscontrato la pre­sen­za dell’Amministrazione nell’IPA, non sia in grado di individuare in modo univoco l’Ufficio desti­na­tario della fattura, la stessa può essere inviata all’ufficio centrale.

Le specifiche operative allegate al DM 3.4.2013 n. 55, infatti, prevedono che, per ciascuna Ammi­nistrazione presente nell’IPA, sia reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFatturaPA”.

Verifiche del SDI per evitare l’utilizzo improprio del Codice Fatturazione Elettronica Centrale

Ricevuta la fattura recante il Codice Fatturazione Elettronica Centrale, il SDI effettua alcune veri­fiche circa l’esistenza nell’IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevi­mento della fattura, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti:

  • nel caso in cui sia possibile identificare univocamente tale codice Ufficio, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice Ufficio identificato;
  • in caso contrario, il SDI inoltra all’Amministrazione la fattura ricevuta, che riporta l’indica­zio­ne del Codice Fatturazione Elettronica Centrale.

Rifiuto da parte delle Pubbliche Amministrazioni della fattura con Codice Fatturazione Elettronica Centrale

Le Amministrazioni possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica “Cen­trale”, e riportanti quindi un Codice Fatturazione Elettronica Centrale, esclusivamente nel caso in cui la fattura non sia attribuibile all’Amministrazione, ivi compresa ogni sua componente organiz­za­­tiva, anche in caso di organizzazioni autonome che da essa derivano.

6.3.2 Amministrazione Pubblica non censita nell’IPA

Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Amministra­zione committente, abbia rilevato l’assenza nell’IPA dell’Amministrazione stessa, il codice Ufficio da inserire nella fattura elettronica può assumere il valore di default “999999”.

Verifiche del SDI per evitare l’utilizzo improprio del valore di default

Il SDI, effettuate le relative verifiche, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti:

  • nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato;
  • nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa Amministrazione, respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice Fatturazione Elettronica Centrale dell’Amministrazione individuata;
  • in tutti gli altri casi, rilascia al fornitore un’“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”.

7 Emissione delle fatture elettroniche

L’art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni destinatarie “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna” da parte del SDI.

Secondo la circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1
(§ 3), questa previsione è coerente col disposto dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72 in base al quale “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, tra­smis­sione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Infatti, posto che la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione committente, il rilascio, da parte del SDI, della ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.

7.1 emissione in caso di Notifica di mancata consegna

Secondo la citata circ. 1/2014 (§ 3), anche la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattu­ra da parte del soggetto emittente verso il SDI stesso.

Da tali elementi emerge, pertanto, che la fattura elettronica può considerarsi “emessa”, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte del SDI della notifica di man­cata consegna.

7.2 Emissione in caso di Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

L’“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito”, quale messaggio firmato elettronicamente contenente la fattura ricevuta dal SDI, secondo la circ. 1/2014 (§ 5), è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è stato possibile recapitarla all’Amministra­zione committente per cause non imputabili al fornitore.

In presenza di tale attestato, pertanto, la fattura in esso contenuta può considerarsi “emessa”.

Una volta ricevuto tale messaggio, infatti, il fornitore, che ha già ottemperato all’obbligo di emis­sio­ne della fattura in forma elettronica previsto dall’art. 1 co. 209 della L. 244/2007, potrà comun­que direttamente trasmettere all’Amministrazione committente o mettere a disposizione di que­st’ul­­ti­ma la fattura elettronica.

Ad esempio, è possibile:

  • trasmettere l’attestato inviato dal SDI, firmato elettronicamente e contenente la fattura elet­tronica, tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico;
  • ovvero metterlo a disposizione dell’Amministrazione committente tramite portali telematici che consentano a quest’ultima di effettuare il download dell’attestato e della fattura elettro­nica nello stesso inclusa.

 

Alla ricezione in formato elettronico dell’“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito”, l’Amministrazione committente può prendere visione della fattura in esso contenuta, e viene a conoscenza del fatto che la medesima fattura è stata correttamente inviata al SDI. La fattura elettronica contenuta nell’attestato può pertanto ritenersi ricevuta dall’Am­ministrazione committente.

Nel caso in esame non trova quindi applicazione il divieto di procedere al pagamento disposto dall’art. 1 co. 210 della L. 244/2007, in quanto la fattura è stata emessa, inviata e ricevuta in forma elettronica. Pertanto, ove siano verificate tutte le altre condizioni previste, l’Amministrazione deve procedere al pagamento della fattura in questione.

8 conservazione delle fatture elettroniche

L’art. 1 co. 209 della L. 244/2007, nell’istituire l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevede l’adozione di procedure elettroniche anche in relazione agli ulte­riori adempimenti di archiviazione e conservazione delle fatture.

8.1 Nuove regole di conservazione elettronica

Con specifico riferimento all’obbligo di conservazione elettronica, la circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18 precisa che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il suddetto obbligo vale tanto per l’emittente quanto per il destinatario della fattura che, implicitamente, è vincolato ad ac­cettare il processo di fatturazione elettronica.

 

Al riguardo, per effetto dell’art. 3 del DM 17.6.2014, occorre:

  • rispettare le vigenti disposizioni in materia di tenuta della contabilità;
  • consentire le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici.

 

Il processo di conservazione dei documenti:

  • termina con l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento tem­porale oppo­nibile ai terzi;
  • deve essere effettuato entro tre mesi dal termine di presentazione della relativa dichiara­zione fiscale annuale.

 

Rispetto al DM 23.1.2004, vengono meno le previsioni inerenti:

  • gli obblighi della sottoscrizione elettronica dell’archivio;
  • l’effettuazione almeno ogni 15 giorni del processo di conservazione delle fatture.

 

Il superamento del termine quindicinale si è reso necessario in relazione ai maggiori tempi richiesti dalle procedure di validazione delle fatture in ottemperanza alle regole tecniche previste dal DM 3.4.2013 n. 55.

8.2 disciplina transitoria

In base all’art. 7 del DM 17.6.2014, le disposizioni di cui al DM 23.1.2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati alla data del 27.6.2014 (entrata in vigore del DM 17.6.2014), i quali possono però essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle nuove disposizioni.

9 misure di supporto per le piccole e medie imprese

A norma dell’art. 4 del DM 55/2013, le piccole e medie imprese, abilitandosi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), potranno utilizzare i servizi informatici messi a disposizio­ne gratuitamente sul portale www.acquistinretepa.it.

I servizi previsti, diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formato standard al Servizio di Interscambio, consistono nelle seguenti funzionalità:

  • adesione al servizio;
  • generazione delle fatture nel formato previsto dal SDI;
  • servizi di comunicazione con il SDI;
  • conservazione delle fatture.

10 Automatica acquisizione dei dati per il rilascio delle cer­ti­ficazioni dei crediti

In base all’art. 27 del DL 66/2014 conv. L. 89/2014, la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni determina l’ac­qui­­sizione automatica dei relativi dati nell’ambito della piat­­ta­­forma elettronica per la ge­stione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti, per gli usi previsti dalla leg­ge, ad esempio:

  • cessione del credito ad un intermediario finanziario;
  • utilizzo del credito in compen­sa­zione.

 

 

I commenti sono chiusi