PRIMO PIANO

Legge di stabilità 2014 (L.27.12.2013 n. 147) – Primo esame

13 Gennaio 2014 in PRIMO PIANO
Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l’1.1.2014. 

Prima ancora della relativa entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate dal DL 30.12.2013 n. 151, entrato in vigore il 31.12.2013.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2014.

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati

A decorrere dall’1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spet­tan­ti ai titolari di:

  • redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni);
  • alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. compensi dei soci la­vo­ra­tori delle cooperative, borse di studio, compensi per rapporti di col­la­bo­ra­zione coordinata e continuativa, compresi i contratti di “lavoro a progetto”).

 

Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, sulla base di apposite formule matematiche.

Le nuove detrazioni devono essere applicate dai sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute.

Detrazioni IRPEF per oneri

Viene previsto il riordino, entro il 31.1.2014, delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri, disciplinate dall’art. 15 co. 1 del TUIR e da altre norme ad esso riconducibili.

Qualora entro tale termine non vengano adottati i provvedi­menti di riordino, la misura della detrazione IRPEF è ridotta:

  • dal 19% al 18%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013;
  • al 17%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio

Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF è pari al:

  • 50%, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
  • 40%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elet­tro­do­mesti­ci (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo dell’immobile og­­getto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014.

Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica

Per gli interventi di riqualificazione energe­tica degli edifi­ci, spetta una detra­zio­ne IRPEF/IRES del:

  • 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;
  • 50%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

 

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobilia­ri di cui si compone il sin­go­lo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:

  • 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
  • 50%, per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Detrazioni IRPEF/IRES per interventi antisismici

Per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione prin­cipale o ad attività pro­dut­tive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013, si be­ne­ficia di una detrazione IRPEF/IRES pari al:

  • 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
  • 50%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

Contributo di solidarietà

Viene prorogata dall’1.1.2014 al 31.12.2016 l’applicazione del contributo di so­lida­rie­tà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l’importo di 300.000,00 euro lordi annui.

Il contributo di solidarietà del 3% in esame non è dovuto in relazione ai trat­ta­men­ti pensionistici per i quali è previsto uno specifico contributo di solidarietà del 6-12-18%, destinato alle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ma l’importo di tali trattamenti rileva ai fini della determinazione della sud­detta soglia di 300.000,00 euro.

Lavoratori dipendenti “frontalieri”

A decorrere dall’1.1.2014, nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (c.d. “frontalieri”), continua a concorrere alla forma­zio­ne del reddito com­ples­­sivo ai fini IRPEF (e rela­tive addizionali) solo l’importo eccedente i 6.700,00 euro.

Atleti professionisti

Nei confronti degli atleti professionisti con rapporto di lavoro dipendente, costituisce fringe benefit tassabile anche il 15% del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le relative prestazioni sportive, al netto delle som­me versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’at­ti­vità di assisten­za nelle medesime trattative.

Campione d’Italia

I redditi prodotti in franchi svizzeri delle persone fisiche iscritte nei registri ana­grafici del Comune di Campione d’Italia, per un importo complessivo fino a 200.000 franchi, sono convertiti in euro con un abbattimento forfettario del 30%, oggetto di rideterminazione annuale al fine di tenere conto delle va­ria­zio­ni di cambio tra le due valute.

Cinque per mille IRPEF

Anche nel 2014 si applica la facoltà di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al:

  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di uti­li­tà so­ciale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano in deter­mi­nati settori;
  • finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei be­ni cul­turali e pae­sag­gistici;
  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini spor­tivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contri­buente.

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Deducibilità IRPEF somme restituite

A decorrere dal periodo d’imposta 2013, le somme restituite al soggetto ero­ga­tore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF.

L’ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di restitu­zio­ne può essere portato in deduzione dei periodi d’imposta successivi.

In alternativa, si può chiedere il rimborso dell’imposta corrispon­dente all’impor­­to non dedotto.

Deducibilità perdite su crediti

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realiz­zativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedur­re la perdita senza dover dimostrare la presen­za degli elementi certi e precisi.

Rettifiche di valore su crediti

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, in relazione a ban­che, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, viene stabilito che:

  • le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate me­dian­te cessio­ne a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nel­l’eser­cizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi;
  • le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono, inve­­ce, deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilan­cio.

Deducibilità dei canoni di leasing

A decorrere dai contratti di leasing stipulati dall’1.1.2014, viene ridotto il pe­rio­do minimo entro il quale ripar­tire ai fini fiscali il “monte canoni” totale. In particolare:

  • per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli diversi da quel­li utilizzati esclu­siva­mente quali beni strumentali nell’esercizio dell’impre­sa, adibiti ad uso pub­blico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipenden­ti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare” a 1/2 del sud­det­to periodo;
  • per i beni immobili delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di am­mor­ta­mento “tabellare”, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo “fisso” di 12 anni;
  • per gli immobili dei professionisti, si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni.

Rivalutazione beni d’impresa

Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare:

  • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui pro­du­zio­ne e scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2012;
  • mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti, pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero al 12% (per i beni non ammortizzabili).

 

Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la rivalu­tazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013.

L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interes­si, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il 2015.


ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

segue

I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:

  • in generale, dal periodo d’imposta 2016;
  • agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze e delle minus­valenze, a decorrere dall’1.1.2017.

 

È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Riallineamento valori operazioni straordinarie

Viene prevista la possibilità di:

  • riallineare i valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni immobilizzate, acquisiti con opera­zioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, me­dian­te l’assolvimento della stessa imposta sostitutiva del 16% o del 12% prevista per la rivalutazione;
  • riallineare i maggiori valori delle parte­cipazioni di controllo iscritti in bilan­cio a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali, de­ri­van­ti da operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 16%.

Rideterminazione
costo fiscale partecipazioni e terreni

Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2014:

  • facendo redigere un’apposita perizia asseverata di stima della parteci­pazione o del terreno, da un professionista abilitato;
  • versando un’imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni “non quali­fi­ca­te”) o del 4% (partecipazioni “qualificate” e terreni).

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 30.6.2014;
  • oppure in tre rate annuali scadenti il 30.6.2014, il 30.6.2015 e il 30.6.2016, con l’applicazione del 3% di interessi.

 

I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del va­lo­re del­le partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall’imposta sostitutiva do­­vu­ta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Deduzione IRAP per l’incremento occupazionale

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incre­mentano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo inde­ter­mi­nato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:

  • per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due suc­ces­sivi;
  • per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo di­pen­dente assunto;
  • nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale clas­si­fi­ca­bile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

 

L’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle di­mi­nuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di atti­vità che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclu­sio­ne delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Base imponibile IRAP delle banche, finanziarie e assicurazioni

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP:

  • delle banche e degli altri enti finanziari, anche le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, li­mitatamente a quelle ricon­du­cibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi;
  • delle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di va­lore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle ri­con­du­cibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale ti­to­lo, in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, viene prevista la possibilità/l’obbligo di applicare il regime di conversione in crediti d’imposta anche alle attività per imposte anti­ci­pate iscritte in bilancio ai fini IRAP.

Transfer pricing

Per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, la disci­pli­na in materia di prezzi di trasferi­mento praticati nell’ambito delle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, si applica anche ai fini IRAP.

Le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on line e nei ser­vizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

Tassazione delle società agricole

Dall’1.1.2014:

  • le snc, le sas, le srl e le società cooperative, che rivestono la qualifica di so­cietà agricola, possono di nuovo optare per l’imposizione dei redditi su base catastale;
  • le snc, le sas e le srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasfor­mazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, possono di nuovo optare per la determinazione forfet­ta­ria del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di red­di­ti­vità del 25%.

Regime IVA delle prestazioni socio-sanitarie e di assi­stenza alle persone

A decorrere dall’1.1.2014, l’aliquota IVA del 4%, relativa alle prestazioni so­cio-sa­­nitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofi­sici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, non si applica alle prestazioni rese da società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 381/91.

Pertanto, dall’1.1.2014, nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla suddetta L. 381/91, risulta ripristinata:

  • l’aliquota IVA ridotta del 4% sui suddetti servizi socio-sanitari e as­sisten­zia­li;
  • la possibilità di scegliere, in alternativa, l’applicazione del regime di esen­­zione.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Regime IVA della somministrazione di alimenti e bevande

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2014, sono soggette all’ap­pli­ca­zione dell’aliquota IVA del 10% le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici (ovunque ubicati), compre­se le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

I prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di som­ministra­zio­ne in esame, stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota IVA.

Acquisto di servizi di pubblicità on line (c.d. “Web Tax”)

Dall’1.7.2014:

  • i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e link spon­sorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA ri­la­scia­ta dall’Amministrazione finanziaria italiana;
  • gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pa­gi­ne dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, qua­li editori, concessionarie pubblici­tarie, motori di ricerca o altro ope­ra­to­re pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’Amministra­zio­ne finanziaria italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l’ope­razione di compravendita sia stata effettuata median­te centri me­dia, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Emissione fatture da parte degli autotrasportatori

In relazione ai contratti di trasporto di merci su strada, viene soppresso l’obbligo di emettere fattura entro la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.

Sanatoria seconda rata IMU del 2013

Nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU per il 2013, scaduta il 16.12.2013, non sono dovute sanzioni e interessi qualora la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata per il 2014 (scadente il 16.6.2014).

Proroga versamento “mini-IMU” per il 2013

Viene prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento della c.d. “mini-IMU” relativa al 2013, pari al 40% della differenza positiva tra:

  • l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 in re­la­zio­ne alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, ai terreni agricoli pos­se­duti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli profes­sio­na­li iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Proroga versamento maggiorazione TARES per il 2013

Viene prorogato dal 16.12.2013 al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione della TARES:

  • destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
  • prevista per l’anno 2013.

Imposta Unica Comunale (IUC)

A decorrere dall’1.1.2014 viene istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

  • quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore;
  • quello collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

segue

La IUC si compone:

  • dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal pos­ses­sore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  • della componente riferita ai servizi comunali, che si articola:

–    nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

–    nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Abolizione dell’IMU per l’abitazione principale

A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le re­la­ti­ve pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle ca­tegorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

In relazione alle suddette unità immobiliari adibite ad abitazioni principali che ri­man­gono soggette all’IMU, continua ad applicarsi la detrazione di 200,00 euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

I Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acqui­si­scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per­manente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  • concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

Immobili esclusi dall’IMU

A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità im­mo­­biliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in ser­vizio per­manente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di se­pa­razione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli ef­fet­ti civili del matrimonio;
  • i fabbricati rurali ad uso stru­mentale.

IMU sugli immobili del gruppo “D”

Anche negli anni successivi al 2014 resta applicabile:

  • la soppressione della quota di IMU riservata allo Stato, ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato con l’aliquota dello 0,76%;
  • la possibilità per i Comuni di aumentare sino all’1,06% l’aliquota IMU dei suddetti im­mo­bili; il maggior gettito è desti­nato al Comune.

Determinazione base imponibile IMU dei terreni agricoli

A decorrere dal 2014, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posse­duti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo profes­sionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Versamento e dichiarazione IMU degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento dell’IMU, esclusi­va­mente mediante il modello F24, in tre rate:

  • la prima, pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno pre­­cedente, entro il 16 giugno dell’anno di riferimento;
  • la seconda, pari anch’essa al 50% dell’imposta complessivamente do­vu­ta per l’anno precedente, entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento;
  • la terza, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Gli enti non commerciali dovranno presentare la dichiarazione IMU:

  • esclusivamente in via telematica;
  • secondo le modalità stabilite con un apposito DM.

 

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichia­ra­zio­ne relativa all’anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione relativa all’anno 2012.

Versamento dell’IMU ad un Comune diverso

Dall’anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento dell’IMU ad un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il Co­mu­ne che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di co­mu­ni­cazione del contribu­ente, deve attivare le procedure più idonee per ri­versare al Comune competente le somme indebitamente percepite.

Versamento al Comune dell’IMU dovuta allo Stato

Dall’anno 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune una somma a titolo di IMU spettante invece allo Stato, l’ente locale, a seguito di co­mu­ni­ca­zione del contribuente, provvede al relativo riversamento all’Erario.

Versamento allo Stato dell’IMU dovuta al Comune

Dall’anno 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU spettante invece al Comune, questi, anche su comunicazione del con­tri­buente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni.

Versamento IMU in eccesso

Dall’anno 2012, il contribuente che ha effettuato il versamento dell’IMU per un importo superiore a quando dovuto deve presentare al Comune l’istanza di rimborso.

L’ente locale provvede:

  • alla restituzione della quota di propria spettanza;
  • a segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno la quota da rimborsare a carico dell’Erario.

Deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo

Viene prevista la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili stru­men­ta­li, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro auto­no­mo.

L’IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell’im­mobile.

L’IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 30%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013;
  • 20%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

Applicazione dell’IRPEF sugli immobili non locati

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abita­zio­ne principale, con­corre alla for­mazione della base imponibile dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Dall’1.1.2014 si applica il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), desti­na­to al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività.

Il presupposto impositivo è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile del TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.

Sono escluse dal TASI:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non ope­ra­tive;
  • le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

 

Soggetto passivo del TASI è il possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, dei suddetti immobili.

Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che:

  • il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
  • l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel re­go­la­men­to, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente do­vu­to; la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

 

L’aliquota di base del TASI è pari all’1 per mille. I Comuni possono:

  • aumentarla, fino ad un limite massimo;
  • ridurla, fino al suo azzeramento.

 

Il Comune può inoltre prevedere riduzioni ed esenzioni per:

  • le abitazioni con unico occupante;
  • le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso li­mi­ta­to e discontinuo;
  • i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso sta­gio­na­le o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • i fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e su­per­ficie stessa.

Limite massimo di IMU e TASI

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e del TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge sta­ta­le per l’IMU al 31.12.2013.

Tassa sui rifiuti (TARI)

In luogo della TARES, che viene abrogata, dall’1.1.2014 si applica la nuova tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI si applica in relazione alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei pre­cedenti prelievi sui rifiuti.

Sono escluse dalla TARI:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  • le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

segue

Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

Con regolamento, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopraelencate.

Ulteriori riduzioni devono essere previste:

  • nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (c.d. “utenze fuori zona”);
  • per la raccolta differenziata relativa alle utenze domestiche;
  • nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Versamento TASI e TARI

Il versamento del TASI e della TARI è effettuato, in alternativa, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di conto corrente postale;
  • altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

 

Il Comune stabilisce il numero delle rate e i termini di pagamento del tributo.

È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Dall’1.1.2014, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste per la “pic­co­la proprietà contadina”.

I trasferimenti di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a stru­menti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltiva­tori diretti ed impren­ditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa ge­stione previ­den­ziale ed assistenziale, restano quindi soggetti:

  • all’imposta di registro e all’imposta ipotecaria fisse (200,00 euro ciascuna);
  • all’imposta catastale nella misura dell’1%.

Altri trasferimenti di terreni agricoli

A decorrere dall’1.1.2014, gli atti aventi per oggetto il trasferimento di terreni agri­coli e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione pre­vi­den­zia­le ed assistenziale, sono soggetti all’imposta di registro nella misura del 12%.

Cessione del contratto di leasing

A decorrere dall’1.1.2014, la cessione dei contratti di leasing aventi ad og­get­to immobili strumentali, anche da costruire, è soggetta ad imposta di registro del 4%, anche ove l’atto risulti soggetto ad IVA.

L’imposta si applica al corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Imposta di bollo sui prodotti finanziari

A decorrere dal 2014, l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari:

  • aumenta dallo 0,15% allo 0,2%;
  • non si applica più nella misura minima di 34,20 euro;
  • in relazione ai soli clienti diversi dalle persone fisiche, la misura massima viene elevata da 4.500,00 a 14.000,00 euro.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

IVAFE

A decorrere dal 2014, l’imposta patrimoniale sul va­lore delle attività finan­ziarie detenute all’este­ro dalle persone fisiche resi­denti in Italia (IVAFE) aumen­ta dallo 0,15% allo 0,2%.

Imposta di bollo sugli atti trasmessi in via telematica

L’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 16,00 euro, indipen­den­te­mente dalla dimensione del documen­to:

  • sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi ed associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
  • sugli atti e i provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi ed associa­zio­ni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Trasferimenti gratuiti di beni

A decorrere dall’1.1.2014, viene previsto che agli atti aventi ad oggetto trasfe­­rimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di ope­ra­zio­ni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organiz­zativa politica, sindacale, di categoria, religio­sa, assistenziale o cultu­ra­le, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipote­caria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.

Imposta provinciale di trascrizione

A decorrere dall’1.1.2014, sono esenti dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT) le cessioni di veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria, effet­tuate a seguito di esercizio del diritto di riscatto dei veicoli in leasing.

Conto dedicato per gli atti immobiliari
e di cessione d’azienda

In relazione agli atti di trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, oppure agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su im­mo­bili e aziende, viene previsto l’obbligo di versare su un apposito conto dedicato il prezzo/corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi.

Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo sono versati alla parte venditrice, a cura del notaio/pubblico ufficiale, solo dopo che:

  • siano state portate a termine le formalità di registrazione e di trascrizione;
  • sia stata verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto.

Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi

I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta ec­ce­zio­ne per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti:

  • con moda­lità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore;
  • indipendentemente dal relativo importo.

Acquisto dei servizi di pubblicità on line

Per l’acquisto dei servizi di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, è disposto l’obbligo dell’utilizzo:

  • del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario;
  • ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Visto di conformità sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione “orizzontale” nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità re­la­ti­va­men­te alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la ve­ri­fica:

  • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Controlli preventivi sui rimborsi derivanti dai modelli 730

A decorrere dai modelli 730/2014 (relativi al periodo d’imposta 2013), l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali:

  • sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000,00 euro, anche determinato da ec­ce­denze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni;
  • entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione te­le­­­matica dei modelli 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di con­trol­lo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Compensazione dei crediti derivanti dai modelli 730

Qualora dalla liquidazione del modello 730 emer­ga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in compen­sazione, in tutto o in parte, l’ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con il modello F24.

Richieste di documenti e chiarimenti relativi ai modelli 730

L’Agenzia delle Entrate può richiedere documenti e chiarimenti relativi ai modelli 730:

  • al responsabile dell’assistenza fiscale del CAF, o al professionista, che ha rilasciato il visto di conformità sulla dichiarazione;
  • mediante richiesta trasmessa in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente.

 

Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la documentazione e i chiarimenti richiesti, entro 30 giorni.

Sanzioni intermediari abilitati

La sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro prevista in caso tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati si applica anche:

  • ai soggetti che possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché al pagamento delle consequenziali imposte;
  • in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l’impegno a trasmettere.

Definizione dei ruoli

I contribuenti possono definire in modo agevolato le somme derivanti:

  • dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Co­mu­ni, consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013;
  • dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

segue

Per effetto della definizione non sono dovute le somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di interessi di mora.

La definizione avviene quindi mediante il versamento in un’unica soluzione, entro il 28.2.2014:

  • delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e san­zio­ni, ovvero del residuo;
  • degli aggi di riscossione;
  • degli interessi diversi da quelli sopra indicati.

 

Sono escluse dalla definizione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti.

Reclamo e mediazione

Per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente, in luogo del ricorso, deve notificare l’atto di reclamo e tentare di definire la controversia mediante mediazione.

Tale disciplina viene modificata stabilendo che:

  • la presentazione del reclamo non è più prevista a pena di inam­mis­si­bi­lità del ricorso, ma diventa una condizione di procedibilità dell’azione;
  • notificato il reclamo, la mediazione deve essere stipulata entro 90 giorni dalla notifica di tale atto (si applica la sospensione feriale dei termini processuali);
  • sino al termine dei 90 giorni dalla notifica del reclamo, la riscossione degli importi richiesti con l’atto reclamato è sospesa;
  • l’accordo di mediazione ha effetto anche in merito ai contributi previ­den­zia­li e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi;
  • a prescindere dal diniego di mediazione o dall’accoglimento parziale del reclamo, il termine di 30 giorni entro cui occorre provvedere alla costitu­zio­ne in giudizio decorre dallo spirare dei menzionati 90 giorni.

 

Le novità operano a decorrere dagli atti notificati dal 3.3.2014.

Contributo unificato

Il contributo unificato atti giudiziari va calcolato con riferimento ad ogni atto impugnato, sia in primo grado che in appello.

Riscossione tributi di modesto ammontare

A decorrere dall’1.1.2014, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruo­lo e alla riscossione dei crediti relativi ai soli tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30,00 euro con riferimento ad ogni pe­rio­do d’imposta.

Tale disposizione non si applica quindi più in relazione ai tributi locali.

Potenziamento ACE

L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), è fissata al:

  • 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;
  • 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
  • 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016.

Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere calcolati utilizzando l’aliquota di rendimento prevista per il periodo d’imposta precedente.

 

 

 

ARGOMENTO

SINTESI DELLE NOVITÀ

Abolizione agevolazioni fiscali

A decorrere dall’anno di imposta 2014, sono soppresse le seguenti age­vo­la­zioni fiscali:

  • regime fiscale di attrazione europea;
  • agevolazioni fiscali per i distretti produttivi e le reti di imprese;
  • credito d’imposta per la ricerca scientifica delle PMI;
  • esenzione delle plusvalenze reinvestite in “start up”.

Riduzione crediti d’imposta

Viene prevista la riduzione della percentuale di fruizione di alcuni crediti d’imposta, ad esempio:

  • credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Uni­versità;
  • credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato;
  • credito d’imposta per il gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (dal 2015).

Editoria

Viene prorogato al 2014 il credito d’imposta per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

Terremotati

Viene prevista la concessione di contributi in conto capitale, a favore delle imprese dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Lampedusa

Per i residenti nell’isola di Lam­pe­dusa, è stata prorogata al 31.12.2013 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, dei contributi previ­denziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni e le malattie professionali, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Aziende speciali

Le aziende speciali e le istituzioni, quali organismi strumentali degli enti lo­ca­li, devono iscriversi al Registro delle imprese o al REA e depositare i propri bilanci entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

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