BONUS MOBILI – CHIARIMENTI
Il perdurante stato di crisi economica e dei consumi che attanaglia il nostro paese ha portato il legislatore ad estendere sconti fiscali anche per l’acquisto di beni mobili (arredo) in costanza di interventi di ristrutturazione edilizia.
La volontà di allargare al massimo la detrazione si scontra, come al solito, con la scarsa disposizione di fondi da destinare ad interventi di questo tipo, per cui per godere di queste agevolazioni occorre rispettare dei limiti a volte di scarsa logica.
Vediamoli.
Premessa
L’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, nel limite di spesa di 10.000,00 euro (c.d. “bonus arredamento”).
In sede di conversione nella L. 3.8.2013 n. 90, l’agevolazione in esame è stata estesa anche all’acquisto di determinati elettrodomestici.
Entrata in vigore
Il DL 63/2013 è entrato in vigore il 6.6.2013 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 5.6.2013 n. 130).
La L. 90/2013 è entrata in vigore il 4.8.2013 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 3.8.2013 n. 181).
Chiarimenti ufficiali
L’agevolazione in esame è stata oggetto di importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella circ. 18.9.2013 n. 29.
Soggetti beneficiari
La nuova detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF “maggiorata” del 50% per le spese sostenute:
- dal 26.6.2012 al 31.12.2013;
- in relazione a determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, non si può usufruire del “bonus arredamento”:
- se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% relativa agli interventi edilizi (es. per mancato pagamento delle relative spese con bonifico);
- in relazione alle spese per interventi edilizi sostenute prima del 26.6.2012, per le quali spetta la detrazione IRPEF del 36%.
Ambito oggettivo di applicazione
La nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di:
- mobili;
- grandi elettrodomestici.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per poter fruire della detrazione, i beni in esame devono essere nuovi.
Mobili agevolabili
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di mobili, quali:
- letti e materassi;
- armadi, credenze, cassettiere e comodini;
- librerie e scrivanie;
- tavoli e sedie;
- divani e poltrone;
- apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di:
- porte;
- pavimentazioni (es. il parquet);
- tende e tendaggi;
- altri complementi di arredo.
elettrodomestici agevolabili
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di grandi elettrodomestici:
- di classe energetica non inferiore alla “A+”, ovvero classe “A” per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
- oppure per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Rientrano nei “grandi elettrodomestici”, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Periodo di acquisto dei beni
Per poter usufruire della detrazione, le spese per l’acquisto dei suddetti beni devono essere sostenute nel periodo:
- dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013), anche in relazione agli acquisti di elettrodomestici, ancorché introdotti in sede di conversione;
- al 31.12.2013 (analogamente alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%).
Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Destinazione dei mobili e degli elettrodomestici all’arredo dell’immobile oggetto di interventi edilizi
Per poter beneficiare della nuova detrazione del 50%, i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:
- rinnovano solo i mobili o gli elettrodomestici senza aver eseguito interventi di recupero edilizio;
- acquistano mobili o elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
Interventi edilizi rilevanti
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il riferimento agli interventi di “ristrutturazione” non va inteso in senso letterale, come riferito solo agli interventi tecnicamente qualificabili come di ristrutturazione edilizia, ma è comunque necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo, rispettivamente:
- di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
- oppure delle parti comuni di edificio residenziale, oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.
Il “bonus arredamento” è quindi collegato ai seguenti interventi edilizi, per i quali si usufruisce della specifica detrazione IRPEF del 50%:
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Non possono usufruire del “bonus arredamento”, quindi, coloro che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% in relazione ad interventi diversi da quelli sopra elencati, ad esempio:
- acquisto di box auto pertinenziali;
- effettuazione, su singole unità immobiliari residenziali, di opere volte ad evitare gli infortuni domestici o di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, qualora non possano essere qualificate almeno come “manutenzione straordinaria”.
Destinazione dei beni ad ambienti diversi da quelli oggetto dei lavori edilizi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di mobili o elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero).
Interventi sulle parti comuni condominiali
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali:
- consente di beneficiare del “bonus arredamento” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni;
- non consente invece ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo della nuova detrazione.
Data di inizio dei lavori edilizi
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
- la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (l’intervento edilizio, cui è collegato l’acquisto di mobili o elettrodomestici, può quindi anche essere iniziato o finito prima del 6.6.2013, a condizione che siano state sostenute spese dal 26.6.2012 detraibili al 50%);
- non è invece necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
La data di avvio dei lavori potrà essere comprovata:
- dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
- ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.
adempimenti per usufruire della detrazione
Per usufruire del “bonus arredamento” è inoltre necessario:
- utilizzare determinate modalità di pagamento per gli acquisti dei mobili e degli elettrodomestici e delle relative spese di trasporto e montaggio;
- conservare la prevista documentazione.
Non sono invece previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare.
Modalità di pagamento
Con il comunicato stampa 4.7.2013 n. 100, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, per beneficiare del “bonus arredamento”, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristruttura-zione.
Nei bonifici, pertanto, devono essere indicati:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Con la circ. 18.9.2013 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha però ammesso che, per fruire della detrazione, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito o di debito, in alternativa al bonifico.
In caso di utilizzo di carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
conservazione della documentazione delle spese
È inoltre necessario conservare:
- le fatture di acquisto, con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente).
Limite massimo di spesa
L’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (e relative spese di trasporto e montaggio) non può essere superiore a 10.000,00 euro.
Al riguardo, è stato chiarito che il limite di 10.000,00 euro è riferito:
- alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze;
- oppure alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi.
Il “bonus arredamento” può quindi “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei previsti interventi di recupero edilizio.
Pertanto, la detrazione dall’IRPEF lorda può arrivare fino a 5.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare o parti comuni condominiali.
In ogni caso, il limite di 10.000,00 euro prescinde dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Ripartizione della detrazione
Anche la nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
L’importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione è quindi pari a 500,00 euro, che può “moltiplicarsi” qualora il “bonus arredamento” venga usufruito in relazione a più unità immobiliari o parti comuni condominiali.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri, pertanto, non è possibile “andare a credito”.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare Agenzia Entrate 29/E 18/09/2013
Luca Grossi
https://twitter.com/Lucagrossi66