Scadenza del 30 Novembre 2021

REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – Opzione imposta sostitutiva nuovi residenti

30 Novembre 2021 in Scadenze

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può¿ essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.
 

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