I Contribuenti Iva trimestrali “per opzione” devono versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6031 – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre.
I Contribuenti Iva trimestrali “naturali” soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972:
- enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto;
- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974;
- subfornitura,
devono versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6031 – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre.
I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, provvedono al versamento dell’imposta indicando i codici tributo:
- 6724 subfornitura – Iva trimestrale – 1° trimestre
- 6720 subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 1° trimestre.