ATTENZIONE: Proroga al 20 luglio 2021 del termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli che aderiscono al regime forfetario (Comunicato del MEF n. 133 del 28.06.2021)
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato:
- dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, utilizzando i Codici Tributo:
- 4001 – Irpef Saldo
- 4033 – Irpef acconto – prima rata;
- delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, utilizzando i Codici Tributo:
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo
- 3812 – Irap – acconto – prima rata
- dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, utilizzando i Codici Tributo:
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
- dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, utilizzando i Codici Tributo:
- 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – Autotassazione – acconto
- 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – Autotassazione – saldo
- dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, utilizzando i Codici Tributo:
- 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, utilizzando i Codici Tributo:
- 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010.
- dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2021,
- per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con modello F24, utilizzando i Codici Tributo:
- 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
- 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
- per le persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età, i codici tributo da utilizzare sono:
- 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
- 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011.
- per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con modello F24, utilizzando i Codici Tributo:
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.