Con Risposta a interpello n 691 dell'8 ottobre 2021 le Entrate forniscono un chiarimento in tema di " Cessione ultra-quinquennale di un immobile detenuto da una società semplice"
In particolare, l'agenzia specifica che tenuto conto che non sussiste alcun presupposto impositivo in capo alla società semplice, nella cessione di immobile, non si verifica alcuna imputazione per trasparenza in capo ai soci, sia persone fisiche che società di persone.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla cessione non può dar luogo a tassazione in capo agli stessi in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla Società Semplice.
L'Istante è una Società di persone in accomandita semplice, avente ad oggetto l'acquisizione di partecipazioni in società immobiliari e finanziarie.
Essa detiene una partecipazione pari al 96% in una società semplice proprietaria di due immobili acquistati che intende vendere con successiva distribuzione ai soci dell'importo incassato e liquidazione della stessa.
Ciò posto, l'Istante chiede se la suddetta cessione le possa generare base imponibile in quanto socia della società semplice.
Le Entrate in via preliminare ricordano che la società semplice non può svolgere attività commerciale in base al disposto dell'articolo 2249 del codice civile.
Tale circostanza condiziona le modalità di imposizione dei redditi prodotti dalla società, differenziandoli rispetto agli altri tipi di società di persone con i quali, tuttavia, essa condivide il regime di imputazione dei redditi per trasparenza ex articolo 5 del Tuir.
Società semplice: il reddito imponibile
Le entrare relativamente al caso di specie ricordano che la società semplice determina il proprio reddito imponibile quale sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del Tuir.
In particolare, i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti (cfr. articolo 3 del Tuir).
Il reddito complessivo così determinato è dichiarato con propria dichiarazione dalla società semplice ma l'assoggettamento ad imposta avviene per il principio di imputazione per trasparenza di cui all'articolo 5 del Tuir direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.
La distinzione tra il momento dell'assoggettamento ad imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive distribuzioni di redditi già tassati non assumono rilevanza ai fini impositivi. Limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci, infatti, le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (cfr. articolo 68, comma 6, del Tuir). Inoltre, la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta comporta che tali importi non concorrano al reddito complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza) e la successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione.
Nel caso di specie si ritiene che l'operazione di cessione delle unità immobiliari in oggetto detenute dalla Società non generi una plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, poiché sulla base di tale norma è considerata produttiva di reddito diverso la cessione a titolo oneroso degli immobili " acquistati o costruiti da non più di cinque anni".
Tenuto conto che non sussiste alcun presupposto impositivo in capo alla società semplice, non si verifica alcuna imputazione per trasparenza in capo ai soci, sia persone fisiche che società di persone.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo agli stessi in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società semplice.
Più precisamente, si ritiene che non siano imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della Società Semplice nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione delle predette unità immobiliari possedute da oltre un quinquennio.
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