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Omissione dei versamenti e iscrizione a ruolo: le novità sul dilazionamento

29 Luglio 2022 in Notizie Fiscali

Il lettore più attento avrà notato che la giurisprudenza si sta consolidando nel considerare adempimento non prescritto la notifica al contribuente dell’avviso bonario, prima dell’iscrizione a ruolo, in caso di semplice omissione dei versamenti delle imposte regolarmente dichiarate in sede di dichiarazione annuale.

La questione, non priva di fondamento giuridico, lascia comunque qualche perplessità in ragione di una disparità di trattamento in favore del contribuente che non dichiara per intero il proprio debito erariale: in questo caso, infatti, l’avviso bonario è adempimento prescritto e il contribuente può godere della riduzione delle sanzioni.

Diversamente chi dichiara per intero il suo debito erariale, oltre a non poter godere della riduzione delle sanzioni, dovrà sostenere le maggiori difficoltà del pagamento dilazionato in sede di iscrizione a ruolo.

Per un approfondimento della questione si rimanda agli articoli dello stesso autore:

Non bisogna trascurare il fatto che, in un momento storico come questo, molti contribuenti si trovano in difficoltà finanziarie dovute alla contingenza; in una situazione come questa, le rigidità delle procedure di dilazionamento delle somme iscritte a ruolo possono costituire un ostacolo non secondario per il raggiungimento di un nuovo equilibrio finanziario.

Così, l’articolo 15-bis del Decreto Aiuti (il DL 50/2022, come convertito dalla Legge 91/2022) ha apportato alcune modifiche all’articolo 19 del DPR 602/1973, che tratta appunto del dilazionamento del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

A tutti gli effetti, quello operato dal Decreto Aiuti non è una semplice modifica della disciplina, ma piuttosto una riorganizzazione, per effetto della quale il dilazionamento delle somme iscritte a ruolo diviene una procedura dalla connotazione più ordinaria rispetto al passato.

Le modifiche normative sono poche, ma rilevanti. Così come in passato, per poter godere del dilazionamento del debito tributario, il contribuente dovrà trovarsi in una situazione di difficoltà economica: tuttavia, per debiti fino ad una determinata somma, questi potrà godere di una procedura semplificata, per la quale non è richiesta documentazione che dimostri la situazione di difficoltà economica. 

Ciò che cambia è che con la precedente normativa era possibile accedere alla procedura semplificata solo se l’intero debito tributario del contribuente non superava la somma di 60 mila euro. Con la modifica operata dall’articolo 15-bis del Decreto Aiuti, è oggi possibile richiedere il dilazionamento con procedura semplificata per ogni singolo carico il cui valore non supera la somma di 120 mila euro, indipendentemente dalle altre somme iscritte a carico del contribuente.

La modifica normativa amplia e modifica la possibilità di accesso alla procedura semplificata, la quale così assume una connotazione più ordinaria per tutti i ruoli di modesto importo, non essendo più richiesta la valutazione della situazione complessiva del contribuente.

Il medesimo articolo 15-bis del Decreto Aiuti, con finalità semplificatoria, prevede anche che la decadenza dal beneficio del dilazionamento avvenga in conseguenza del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, a differenza delle cinque del passato; ma, a differenza del passato, non prevede la possibilità di una seconda rateizzazione, in caso di decadenza dal beneficio. 

Però la decadenza dal beneficio riguarda il singolo ruolo interessato e non impedisce che il contribuente possa godere del dilazionamento per un altro carico.

Con le modifiche operate dal Decreto Aiuti il perno del dilazionamento dei ruoli smette di essere il contribuente e diviene il ruolo stesso, il cui dilazionamento diviene più facile da ottenere e da gestire.

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