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Fondo perduto mense e catering: le istanze dal 6 al 20 giugno

6 Giugno 2022 in Notizie Fiscali

Con Provvedimento n 151077 del 3 maggio 2022 vengono definiti:

  • contenuto informativo, 
  • modalità e termini di presentazione dell’istanza
  • per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva.

Ricordiamo che il decreto 23 dicembre 2021 pubblicato in GU n 44 del 22 febbraio 2022 ha reso operativa l’erogazione di 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di:

  • ristorazione collettiva,
  • mense e catering, 

particolarmente colpite durante l’emergenza Covid.

Si tratta del contributo previsto dall'art 43-bis del Dl n 73/2021 (come modificato dalla legge 106/2021) che prevede di erogare per l'anno 2021 contributi totali per 100 milioni di euro. 

Il contributo è soggetto alla autorizzazione della Commissione Europea.

Fondo perduto per mense e imprese di catering: le domande dal 6 al 20 giugno

L’Istanza per il contributo a fondo perduto per mense e catering, noto anche come fondo per la ristorazione collettiva, predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate deve essere trasmessa dal 6 al 20 giugno, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Essa può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Contributo fondo perduto mense – Modello e istruzioni

Fondo perduto per mense e imprese di catering

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019. 

Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. 

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15% è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all’articolo 6, comma 3. 

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 

a) 56.29.10 “Mense”; 

b) 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”. 

Le imprese  alla data di presentazione dell'istanza devono:

a) risultare regolarmente costituite,  iscritte  e  «attive»  nel registro delle imprese;

b)  avere  sede  legale  o  operativa  ubicata   sul   territorio nazionale;

c) presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i  contratti di cui al comma 2;

d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;

e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre  2019,  come  da definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Le risorse, stanziate dal decreto Sostegni bis, saranno ripartite in uguale misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di 10 mila euro.

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