LAVORO » Lavoratori dipendenti » Formazione e Tirocini

Riscatto laurea: master e lauree all’estero sono compresi?

8 Settembre 2021 in Domande e risposte

La normativa sul riscatto della laurea prevede che siano riscattabili  ,ai fini di un anticipo della pensione o di un incremento dell'assegno, i seguenti titoli:

  • diploma universitario (corso di laurea da due a tre anni) 
  • diploma di laurea triennale,
  • quadriennale vecchio ordinamento o a ciclo unico (non piu di 6) 
  • laurea specialistica (non meno di 2 anni) 
  • dottorato di ricerc
  • titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale a decorrere dall'anno accademico 2005/2006: diploma accademico di primo livello;diploma accademico di secondo livello;diploma di specializzazione;diploma accademico di formazione alla ricerca. 
  •  titoli di studio conseguiti all'estero sono riscattabili solo se rilasciati da istituti in paese che hanno accordi di reciprocità con l'Italia o espressamente riconosciuti ai fini previdenziali dal Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca. (vedi sotto ulteriori dettagli)

I master post laurea  NON sono riscattabili

In linea generale va anche tenuto presente che :

  • il  riscatto contributivo degli anni di studio per la laurea  in Italia è possibile solo qualora sia stato versato almeno un contributo  previdenziale obbligatorio in Italia; 
  • i costi sostenuti  se l'interessato risiede all'estero, quindi senza reddito imponibile in Italia, non possono godere  della deducibilità fiscale.
  • i periodi di studio che coincidano con  periodi di lavoro  non sono riscattabili.

Lauree all'estero: riconoscimento ai fini previdenziali (equivalenza amministrativa) 

 La normativa  ordinaria del 1933 prevede che possano essere  oggetto di riscatto contributivo solo  i tperiodi di studio che portano al conseguimento di titoli di studio  acciademico  esteri  ricoconsciuti con valore legale da università italiane  e con paesi  che hanno con l'italia accordi bilaterali

A seguito della “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” : adottata con il  D.P.R.n.189/2009,  per i paesi  firmatari  è stato istituito  diverso meccaniscmo  che prevede  invece un riconoscimento  di equivalenza accademica e un riconoscimento "ai fini previdenziali"  anche detto di equivalenza amministrativa che è di competenza del MIUR Ministero dell'istruzione università e ricerca

 Quando il contribuente richiede all'INPS  il riscatto di un titolo dis tudio conseguito in questi paesi  l'istituto si rivolbe al MIUR per l'autorizzazione. Il procedimento è stato  illustrato in dettaglio nel messaggio INPS  6208 del 2014

Per questo, la domanda   dell'interessato deve essere corredata di seguenti documenti 

  • per il  titolo di studio rilasciato in Paese non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera ( art.1, comma 1, lett. c, e art.3, comma 2, lett. a: sono necessari:

 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 

3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; 

  • Se invece il titolo di studio è stato rilasciato in Paese aderente alla Unione Europea e allo Spazio economico europeo o dalla  Confederazione Svizzera sono necessari:

 1) titolo di studio tradotto;

 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 

Il MIUR si riserva 90 giorni per la risposta.

Per gli interessati dunque  necessario fare richiesta all'INPS , armandosi di pazienza per la risposta. Eventualmente puo essere utile chiedere l'assistenza di un Patronato.

I commenti sono chiusi